L'Imposta municipale unica (IMU) è un'imposta che si applica in Italia sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Presupposto dell'imposta
Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Secondo la prima formulazione della disciplina, il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale e pertinenze
L'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
Soggetti attivi dell'imposta
Il soggetto attivo dell'imposta è il comune. Una quota di imposta pari al 50% dell'importo calcolato su tutto il parco immobiliare comunale con aliquota base dello 0,76%, al netto del gettito derivante da abitazioni principali e pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale e senza tener conto delle detrazioni e delle modifiche alle aliquote è riservata allo Stato. Tale quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Da questo versamento contestuale si deduce che il Comune non sia tenuto ad incassare interamente il tributo per poi riversare allo Stato la parte di sua spettanza, ma fin dal momento del pagamento (che avviene mediante modello F24) il gettito verrà ripartito tra i due Enti. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme così recuperate, gli interessi e le relative sanzioni.
Soggetti passivi del tributo
I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. nº 23/2011 nel proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso. Sono, altresì, soggetti passivi il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.
Determinazione dell'importo
La determinazione dell'importo avviene applicando l'aliquota alla base imponibile, in seguito sottraendo dal risultato l'eventuale detrazione per l'abitazione principale.